Ufficio del Segretario Comunale

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RPCT, RTD, garante legalità, ufficiale rogante dell'Ente

Data:

09 Febbraio 2024

Competenze

Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco che, a inizio mandato, effettua tale scelta da un Albo nazionale (art. 17, l. n. 127/1997). Dipende funzionalmente dal primo cittadino e può essere revocato solo per violazione dei doveri d’ufficio.

Svolge, principalmente, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente rispetto alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Nell’attuale ordinamento le sue funzioni sono stabilite dall’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono:

  • svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, rispetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
  • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di regolarità tecnica sulle dichiarazioni, nel caso in cui l’Ente non abbia personale qualificato;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
  • esercita le funzioni di Direttore Generale qualora le siano attribuite con provvedimento del Sindaco.

Pagina aggiornata il 19/06/2025, 16:47